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Aree di sosta a pagamento e prevalenza della segnaletica verticale
Secondo la Cassazione la segnaletica orizzontale svolge funzione solo integrativa dei segnali verticali.
In materia di sosta a pagamento, le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono rispetto a quelli orizzontali. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6398 del 5 marzo 2019. Si tratta di un principio consolidato, che trova il proprio fondamento nell’art. 38 del C.d.S., comma 2.
Ai sensi della predetta norma, la segnaletica stradale si divide nei seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
Per il secondo comma della disposizione, le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di un automobilista, che aveva impugnato in sede di legittimità la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale, con cui era stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione a verbale di contestazione per mancata esposizione del tagliando di pagamento.
La Suprema Corte, in particolare, ha precisato che la segnaletica
orizzontale di delimitazione degli stalli, all'interno delle aree di
sosta a pagamento, ha una funzione soltanto integrativa rispetto ai
segnali verticali.
Infatti i segnali orizzontali sono obbligatori solo quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine.
Nel caso di specie, peraltro. era stata rilevata la presenza di idonea
segnaletica verticale, recante l'indicazione degli orari di sosta e
delle tariffe; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che ciò fosse
sufficiente a segnalare che il parcheggio era a pagamento, non rilevando
l'assenza di delimitazione degli stalli con le apposite strisce, poiché
si trattava di stalli paralleli all'asse stradale per i quali l'art.
149 Reg. att. C.d.S., comma 2, non prevede l'obbligo di delimitazione.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha respinto anche un ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla questione della mancanza, nella copia del verbale notificato, dell’attestazione di conformità all’originale.
Infatti, secondo altro principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza, nel caso in cui il verbale sia redatto mediante sistema
meccanizzato o di elaborazione, il "modulo prestampato" notificato al
trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o
comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al
secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di
questo, assistito da fede privilegiata.
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